Art. 3.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».